CIRCOLARE 024-2009 DEL 26.08.2009
ESENZIONE
PLUSVALENZE DELLE START-UP
L’art. 3, D.L. n. 112/2008 - rubricato
«Start-up»
- ha introdotto i commi 6-bis) e 6-ter) nell’art. 68 TUIR, al fine
di favorire l’investimento nel capitale
di società di nuova o recente
costituzione.
Tali disposizioni prevedono, a
determinate condizioni, che il contribuente soggetto all’imposta sul reddito
delle persone fisiche ha la facoltà di
usufruire di un regime speciale di
esenzione da imposta delle
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazione
qualificate e non qualificate.
Ambito soggettivo |
è |
Cessioni di quote effettuate da: · persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di
attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente; · società semplici e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5,
D.P.R. n. 917/1986; · enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, se l’operazione
da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa
commerciale; · persone fisiche, società ed enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando
il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’art.
23, D.P.R. n. 917/1986; ·
persone fisiche, società ed enti di
ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato
ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 917/1986 al di fuori dalla stabile
organizzazione. |
Ambito oggettivo |
è |
Le
plusvalenze che possono godere dell’esenzione sono quelle che derivano dalla cessione: · di partecipazioni al capitale di società di persone (escluse le
società semplici e gli enti ad esse equiparate) e in società di capitali (comprese le società cooperative e di mutua
assicurazione), residenti in
Italia. Rientrano nell’ambito dell’agevolazione sia le plusvalenze realizzate
mediante la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate
(ossia quelle rappresentanti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al
20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore |
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al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati
in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) sia le plusvalenze
realizzate mediante la cessione a
titolo oneroso di partecipazioni non
qualificate; · di strumenti finanziari e dei contratti
indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) dell’art. 67, D.P.R. n. 917/1986, relativi alle medesime
società indicate al punto precedente. |
Requisiti
temporali per applicare
l’esenzione |
è |
L’agevolazione spetta a condizione che: · le partecipazioni, gli strumenti
finanziari e i contratti siano relativi a società costituite da non più di 7 anni. Per data di costituzione
si intende quella dell’atto di costituzione e non quella in cui la
costituzione è stata iscritta al registro imprese; · le partecipazioni e gli strumenti
finanziari siano posseduti da almeno 3 anni; · i contratti di associazione in partecipazione siano
stati stipulati da almeno 3 anni. Ai fini del rispetto del requisito di anzianità
della società e del requisito del possesso triennale della partecipazione,
degli strumenti finanziari e della stipula dei contratti, si deve fare
riferimento, rispettivamente, alla data di costituzione della società e alla
data della cessione, indipendentemente dalla data di riscossione del
corrispettivo. |
Operazioni straordinarie |
Il computo
del periodo temporale, nel caso in cui siano intervenute operazioni
societarie straordinarie (tra cui, ad esempio, operazioni di fusione o
di scissione), deve essere eseguito tenendo conto anche degli anni di
vita delle società fuse o scisse. |
Obbligo di reinvestimento delle plusvalenze |
è |
La condizione per beneficiare dell’esenzione è
costituta dall’obbligo di reinvestire
la plusvalenza realizzata, entro il
biennio successivo al realizzo, in azioni o quote di società di persone,
escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di capitali
residenti nel territorio dello
Stato costituite da non più di 3 anni e che svolgono la medesima attività di quella esercitata dalle società cui si
riferisce il rapporto partecipativo ceduto. L’Agenzia delle Entrate (cfr.
circolare 10 aprile 2009, n.15/E) ha precisato che
per «medesima attività» deve intendersi l’attività compresa in un medesimo studio di settore anche se con diverso codice ATECO. |
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Naturalmente, se il costo del reinvestimento è inferiore alla plusvalenza realizzata, l’esenzione spetta nei limiti del
costo della nuova partecipazione e la differenza sarà assoggettata ad
imposizione. |
Rateazione del corrispettivo |
In caso
di rateazione del corrispettivo, ai fini della verifica della condizione del reinvestimento della plusvalenza entro il biennio, detto
termine deve essere computato dalla data di percezione di ogni singola rata
del corrispettivo. |
Meccanismo dell’agevolazione |
è |
L’agevolazione
comporta una sorta di periodo di sospensione
durante il quale la plusvalenza non è considerata imponibile ai fini delle
imposte sui redditi. È infatti previsto che: · se alla conclusione del biennio il
cedente reinveste la plusvalenza
in una società di nuova o di recente costituzione in possesso di determinate
caratteristiche, la plusvalenza
diventa definitivamente esente da
imposizione nel limite dell’importo reinvestito; · nel diverso caso in cui, decorso
il predetto termine di 2 anni, il cedente non reinveste la plusvalenza, quest’ultima
assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in
cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata. |
Il recupero di tali somme avviene in maniera differente a seconda
della natura della partecipazione
(qualificata o non qualificata) e del regime
di tassazione delle relative plusvalenze:
A) Cessione di
partecipazione non qualificata: recupero della tassazione
Regime dichiarativo |
è |
I
contribuenti che indicano le plusvalenze in questione derivanti da
partecipazioni non qualificate nella propria dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo) e che in tale
sede hanno usufruito dell’esenzione dall’imposta, qualora non reinvestano dette plusvalenze nei
termini e con le modalità previsti dalla disposizione in esame, devono
indicare le medesime plusvalenze nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno
in cui è scaduto il termine biennale per il reinvestimento.
La
relativa imposta sostitutiva dovrà essere maggiorata degli interessi
calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte derivanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata realizzata la
plusvalenza. |
Regime del risparmio amministrato |
è |
I
soggetti che detengono partecipazioni non qualificate depositate presso intermediari per le quali sia stata
esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato
(art. 6, D.Lgs. n. 461/1997), al fine di poter
usufruire dell’esenzione in oggetto, devono presentare all’intermediario all’atto
della cessione idonea documentazione
o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva che attesti che le partecipazioni soddisfano le condizioni
richieste dalla legge. In caso
di mancato reinvestimento
entro il biennio, il cedente deve darne comunicazione all’intermediario ai fini dell’applicazione delle
imposte sostitutive dovute e dei relativi interessi, decorrenti dalla data
della cessione, fornendo la relativa provvista;
l’intermediario è tenuto a versare tali somme entro il termine ordinario del
16° giorno del secondo mese successivo alla scadenza del biennio. Nel caso
in cui l’intermediario non riceva
alcuna comunicazione da parte del contribuente (semprechè
il reinvestimento non sia stato effettuato per il
suo tramite) ovvero non riceva la provvista, è tenuto a segnalare all’Amministrazione
finanziaria i dati relativi all’originaria operazione di cessione che ha
beneficiato dell’esenzione. Tale segnalazione va effettuata nel quadro SO della dichiarazione del
sostituto di imposta, modello 770. |
Regime del risparmio gestito |
è |
Con
riferimento a partecipazioni non qualificate inserite in rapporti di gestione
individuale di portafoglio per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione
del regime del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n.
461/1997), l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni per la spettanza dell’esenzione in argomento spetta al gestore, a meno che non si tratti di
attività finanziarie possedute in precedenza dal contribuente e conferite
nella gestione. Nel caso
di specie occorre tener presente che i redditi diversi di natura finanziaria
derivanti da tali attività concorrono in ogni caso alla formazione del
risultato della gestione per maturazione. Pertanto, l’esenzione non può che
essere riconosciuta al momento della cessione attraverso una rettifica del
risultato maturato di gestione del relativo periodo d’imposta pari all’ammontare
delle componenti positive e negative maturate nei periodi d’imposta
precedenti e fino alla data della cessione. Qualora
le plusvalenze esentate dall’imposta sostitutiva nel periodo d’imposta in cui
sono state realizzate non dovessero essere reinvestite direttamente dal
gestore ovvero dal contribuente entro 2 anni dal conseguimento, il gestore
deve effettuare al termine del biennio una rettifica del risultato di gestione di segno opposto a quella
operata al momento della cessione, tenendo conto degli interessi dovuti sull’imposta
non versata nell’anno in cui si è realizzata la plusvalenza. |
B) Cessione di
partecipazione qualificata: recupero della tassazione
Partecipazione qualificata |
è |
Per le
partecipazioni qualificate per le quali il contribuente ha usufruito dell’esenzione
in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di mancato reinvestimento
delle stesse nei termini e con le modalità previste dalla disposizione in
esame, la riliquidazione delle imposte dovute e dei
relativi interessi è effettuata a cura del contribuente in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui spira
il termine biennale, ricalcolando il reddito
complessivo del periodo d’imposta in cui la plusvalenza doveva essere
originariamente assoggettata a tassazione. Le modalità
che il contribuente dovrà seguire per dichiarare la plusvalenza, calcolare e
versare gli importi dovuti verranno specificate nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi UNICO-PF relativo
a tale anno. |
Importo massimo della plusvalenza esente |
è |
L’importo
massimo della plusvalenza che può beneficiare dell’esenzione è costituito dal
quintuplo del costo sostenuto, nei
5 anni anteriori alla cessione
(che dà luogo al realizzo della plusvalenza esente), da parte della società
cui si riferiscono le partecipazioni cedute, per l’acquisizione o la
realizzazione di: · beni materiali ammortizzabili,
diversi dagli immobili; · beni immateriali ammortizzabili; · spese di ricerca e sviluppo. L’importo
dell’agevolazione è collegato all’ammontare degli investimenti produttivi effettuati,
nei 5 anni precedenti la cessione, dalla società le cui partecipazioni
vengono cedute. L’importo della plusvalenza che eccede detto limite è
soggetta a tassazione nei modi ordinari. |
Decorrenza del periodo di sospensione |
è |
Le
plusvalenze assumono rilevanza secondo il criterio di cassa (ovvero al momento della percezione del
corrispettivo per la cessione) il termine di 2 anni, concesso per l’effettuazione
del reinvestimento deve essere computato a
decorrere dalla data dell’incasso del corrispettivo. |
Decorrenza |
è |
Cessioni
di quote poste in essere dal 25 giugno
2008. |
FONTE: IPSOA CIRCOLARI WEB