CIRCOLARE 024-2009 DEL 26.08.2009

 

ESENZIONE PLUSVALENZE DELLE START-UP

 

L’art. 3, D.L. n. 112/2008 - rubricato «Start-up» - ha introdotto i commi 6-bis) e 6-ter) nell’art. 68 TUIR, al fine di favorire l’investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione.

Tali disposizioni prevedono, a determinate condizioni, che il contribuente soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche ha la facoltà di usufruire di un regime speciale di esenzione da imposta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazione qualificate e non qualificate.

 

 

Ambito soggettivo

è

Cessioni di quote effettuate da:

 

·      persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;

·      società semplici e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5, D.P.R. n. 917/1986;

·      enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale;

·      persone fisiche, società ed enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 917/1986;

·      persone fisiche, società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 917/1986 al di fuori dalla stabile organizzazione.

 

 

Ambito oggettivo

è

Le plusvalenze che possono godere dell’esenzione sono quelle che derivano dalla cessione:

 

·      di partecipazioni al capitale di società di persone (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate) e in società di capitali (comprese le società cooperative e di mutua assicurazione), residenti in Italia. Rientrano nell’ambito dell’agevolazione sia le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ossia quelle rappresentanti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore

 

 

al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) sia le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate;

·      di strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) dell’art. 67, D.P.R. n. 917/1986, relativi alle medesime società indicate al punto precedente.

 

Requisiti temporali

per applicare l’esenzione

è

L’agevolazione spetta a condizione che:

 

·      le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti siano relativi a società costituite da non più di 7 anni. Per data di costituzione si intende quella dell’atto di costituzione e non quella in cui la costituzione è stata iscritta al registro imprese;

·      le partecipazioni e gli strumenti finanziari siano posseduti da almeno 3 anni;

·      i contratti di associazione in partecipazione siano stati stipulati da almeno 3 anni.

 

Ai fini del rispetto del requisito di anzianità della società e del requisito del possesso triennale della partecipazione, degli strumenti finanziari e della stipula dei contratti, si deve fare riferimento, rispettivamente, alla data di costituzione della società e alla data della cessione, indipendentemente dalla data di riscossione del corrispettivo.

 

 

 


Operazioni straordinarie

Il computo del periodo temporale, nel caso in cui siano intervenute operazioni societarie straordinarie (tra cui, ad esempio, operazioni di fusione o di scissione), deve essere eseguito tenendo conto anche degli anni di vita delle società fuse o scisse.

 

 

Obbligo di reinvestimento delle plusvalenze

è

La condizione per beneficiare dell’esenzione è costituta dall’obbligo di reinvestire la plusvalenza realizzata, entro il biennio successivo al realizzo, in azioni o quote di società di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di capitali residenti nel territorio dello Stato costituite da non più di 3 anni e che svolgono la medesima attività di quella esercitata dalle società cui si riferisce il rapporto partecipativo ceduto.

L’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 10 aprile 2009, n.15/E) ha precisato che per «medesima attività» deve intendersi l’attività compresa in un medesimo studio di settore anche se con diverso codice ATECO.

 

 

Naturalmente, se il costo del reinvestimento è inferiore alla plusvalenza realizzata, l’esenzione spetta nei limiti del costo della nuova partecipazione e la differenza sarà assoggettata ad imposizione.

 

 

 


Rateazione del corrispettivo

In caso di rateazione del corrispettivo, ai fini della verifica della condizione del reinvestimento della plusvalenza entro il biennio, detto termine deve essere computato dalla data di percezione di ogni singola rata del corrispettivo.

 

Meccanismo dell’agevolazione

è

L’agevolazione comporta una sorta di periodo di sospensione durante il quale la plusvalenza non è considerata imponibile ai fini delle imposte sui redditi. È infatti previsto che:

 

·       se alla conclusione del biennio il cedente reinveste la plusvalenza in una società di nuova o di recente costituzione in possesso di determinate caratteristiche, la plusvalenza diventa definitivamente esente da imposizione nel limite dell’importo reinvestito;

·       nel diverso caso in cui, decorso il predetto termine di 2 anni, il cedente non reinveste la plusvalenza, quest’ultima assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata.

 

Il recupero di tali somme avviene in maniera differente a seconda della natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del regime di tassazione delle relative plusvalenze:

 

A) Cessione di partecipazione non qualificata: recupero della tassazione

 

Regime dichiarativo

è

I contribuenti che indicano le plusvalenze in questione derivanti da partecipazioni non qualificate nella propria dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo) e che in tale sede hanno usufruito dell’esenzione dall’imposta, qualora non reinvestano dette plusvalenze nei termini e con le modalità previsti dalla disposizione in esame, devono indicare le medesime plusvalenze nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è scaduto il termine biennale per il reinvestimento.

La relativa imposta sostitutiva dovrà essere maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata realizzata la plusvalenza.

Regime del risparmio amministrato

è

I soggetti che detengono partecipazioni non qualificate depositate presso intermediari per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997), al fine di poter usufruire dell’esenzione in oggetto, devono presentare all’intermediario all’atto della cessione idonea documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva che attesti che le partecipazioni soddisfano le condizioni richieste dalla legge.

In caso di mancato reinvestimento entro il biennio, il cedente deve darne comunicazione all’intermediario ai fini dell’applicazione delle imposte sostitutive dovute e dei relativi interessi, decorrenti dalla data della cessione, fornendo la relativa provvista; l’intermediario è tenuto a versare tali somme entro il termine ordinario del 16° giorno del secondo mese successivo alla scadenza del biennio.

Nel caso in cui l’intermediario non riceva alcuna comunicazione da parte del contribuente (semprechè il reinvestimento non sia stato effettuato per il suo tramite) ovvero non riceva la provvista, è tenuto a segnalare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi all’originaria operazione di cessione che ha beneficiato dell’esenzione. Tale segnalazione va effettuata nel quadro SO della dichiarazione del sostituto di imposta, modello 770.

                                                          

Regime

del risparmio gestito

è

Con riferimento a partecipazioni non qualificate inserite in rapporti di gestione individuale di portafoglio per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997), l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la spettanza dell’esenzione in argomento spetta al gestore, a meno che non si tratti di attività finanziarie possedute in precedenza dal contribuente e conferite nella gestione.

Nel caso di specie occorre tener presente che i redditi diversi di natura finanziaria derivanti da tali attività concorrono in ogni caso alla formazione del risultato della gestione per maturazione. Pertanto, l’esenzione non può che essere riconosciuta al momento della cessione attraverso una rettifica del risultato maturato di gestione del relativo periodo d’imposta pari all’ammontare delle componenti positive e negative maturate nei periodi d’imposta precedenti e fino alla data della cessione.

Qualora le plusvalenze esentate dall’imposta sostitutiva nel periodo d’imposta in cui sono state realizzate non dovessero essere reinvestite direttamente dal gestore ovvero dal contribuente entro 2 anni dal conseguimento, il gestore deve effettuare al termine del biennio una rettifica del risultato di gestione di segno opposto a quella operata al momento della cessione, tenendo conto degli interessi dovuti sull’imposta non versata nell’anno in cui si è realizzata la plusvalenza.

B) Cessione di partecipazione qualificata: recupero della tassazione

 

Partecipazione qualificata

è

Per le partecipazioni qualificate per le quali il contribuente ha usufruito dell’esenzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di mancato reinvestimento delle stesse nei termini e con le modalità previste dalla disposizione in esame, la riliquidazione delle imposte dovute e dei relativi interessi è effettuata a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui spira il termine biennale, ricalcolando il reddito complessivo del periodo d’imposta in cui la plusvalenza doveva essere originariamente assoggettata a tassazione.

Le modalità che il contribuente dovrà seguire per dichiarare la plusvalenza, calcolare e versare gli importi dovuti verranno specificate nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi UNICO-PF relativo a tale anno.

 

Importo massimo

della plusvalenza esente

è

L’importo massimo della plusvalenza che può beneficiare dell’esenzione è costituito dal quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni anteriori alla cessione (che dà luogo al realizzo della plusvalenza esente), da parte della società cui si riferiscono le partecipazioni cedute, per l’acquisizione o la realizzazione di:

 

·      beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili;

·      beni immateriali ammortizzabili;

·      spese di ricerca e sviluppo.

 

L’importo dell’agevolazione è collegato all’ammontare degli investimenti produttivi effettuati, nei 5 anni precedenti la cessione, dalla società le cui partecipazioni vengono cedute. L’importo della plusvalenza che eccede detto limite è soggetta a tassazione nei modi ordinari.

 

Decorrenza del periodo

di sospensione

è

Le plusvalenze assumono rilevanza secondo il criterio di cassa (ovvero al momento della percezione del corrispettivo per la cessione) il termine di 2 anni, concesso per l’effettuazione del reinvestimento deve essere computato a decorrere dalla data dell’incasso del corrispettivo.

 

Decorrenza

è

Cessioni di quote poste in essere dal 25 giugno 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IPSOA CIRCOLARI WEB